Art. 1.

      1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «a diretta gestione statale» sono inserite le seguenti: «, in parte, a scopi di interesse sociale a diretta gestione del comune di residenza del contribuente»;

          b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, in caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la relativa quota è destinata agli interventi a diretta gestione del comune di residenza del medesimo contribuente. I comuni utilizzano tali somme, in via prioritaria, per il potenziamento dei servizi sociali locali e per gli interventi sociali e assistenziali in genere, per la promozione di iniziative a sostegno degli anziani e dei disoccupati nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale».

      2. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
      3. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è soppresso.
      4. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è soppresso.
      5. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8-bis sono abrogati;

          b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 è soppresso.